La legge di Bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30 al 60% (all’80% per il solo 2024) della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità, in alternativa tra i genitori.
CARATTERISTICHE
La modifica normativa:
- non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore, e non trasferibili all’altro;
- si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque non oltre il compimento della maggiore età;
- è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del minore (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età);
- interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) del congedo parentale. Anche l’ulteriore mese può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori del congedo parentale (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosìdetto “genitore solo” risulta indennizzabile come segue:
- un mese all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese al 60% della retribuzione (all’80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- sette mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’a.g.o.).
Destinatari e decorrenza
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità ( anche per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro) o, in alternativa, di paternità, obbligatorio o alternativo, dopo il 31 dicembre 2023. L’effettiva fruizione di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 non risulta, invece, necessaria in caso di nascite dal 1° gennaio 2024.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali (portale web, Contact center, Istituti di Patronato).
Nuovi codici evento e conguaglio
Con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra anche le istruzioni di carattere operativo per l’esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento (PG2 per
la modalità oraria e PG3 per quella giornaliera) e del relativo codice conguaglio (“L330”) la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza gennaio 2024 (per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, febbraio
2024).
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione
già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione, utilizzando il codice, già in uso, “M047”.
Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.