Seleziona una pagina

È il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;

  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;

  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L’esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori autonomi.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un Durc online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).

Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il Durc online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

Durc e dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Nell’ambito dell’elencazione tassativa dei requisiti di regolarità disciplinati all’art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, si colloca la previsione di cui all’art. 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 quale disciplina speciale che, in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, consente al contribuente di ottenere, rispetto ai predetti carichi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata (comma 1), ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal richiamato art. 3.

La regolamentazione di cui all’art. 54, comma 1, del d. l. n. 50/2017, si applica anche alle ipotesi di definizione agevolata disciplinate dall’art. 1, comma 4, lett. a) e b) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

L’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale. Pertanto, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i Durc rilasciati in virtù del comma 1 dell’art. 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

I Documenti annullati sono pubblicati in apposita sezione del servizio Durc online allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio.

Di seguito si indicano le fonti normative:

  • articolo 4, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

  • decreto ministeriale 30 gennaio 2015;

  • circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 giugno 2015, n. 19;

  • circolare INAIL 26 giugno 2015 n. 61;

  • circolare INPS 26 giugno 2015 n. 126;

  • decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016;

  • circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 novembre 2016, n. 33;

  • circolare n. 80 del 2 maggio 2017;

  • messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018.

FONTE: INPS.IT

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per mostrarti mappe e video di Google. Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e quelli di terze parti (Google, Youtube). Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore, se non li abiliterai non potrai vedere alcuni contenuti. INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE