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La legge di Bilancio 2024 (legge 213/ 2023) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici madri in possesso di determinati requisiti. L’inps, con la circolare 27/ 2024 fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione, che di seguito si sintetizzano.

LAVORATRICI AMMESSE A FRUIRE DELL’ESONERO

Periodi di paga 1° gennaio 2024- 31 dicembre 2026
L’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).
Periodi di paga 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024
L’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento, l’ Inps conferma che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o affidamento.

L’agevolazione si applica per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Di conseguenza, la misura si applica anche ai rapporti di apprendistato, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa e, infine, anche ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’esonero troverà legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Le lavoratrici madri con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) non rientrano in tale agevolazione.

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. Pertanto, la soglia massima riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (euro 3.000/12). Tali soglie sono valide anche, senza alcuna riparametrazione, anche nell’ipotesi di rapporti di lavoro part-time.

Per quanto concerne la decorrenza e la cessazione dell’agevolazione in capo alla singola lavoratrice, il momento viene individuato dal possesso e dal venir meno dei requisiti previsti dalla normativa differenziati per periodo di paga.

L’istituto previdenziale conferma che l’esonero per le lavoratrici madri risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a favore della generalità dei lavoratori.

Per poter fruire dell’esonero le lavoratrici, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, dovranno comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi della misura, indicando il numero dei figli ed i loro codici fiscali.

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