(Si applicano le norme in vigore quando il datore non ha comunicato l’assunzione e non quelle di quando è stato scoperto)
L’impiego di lavoratori subordinati senza aver preventivamente comunicato l’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego, sanzionato dall’art 3 del Dl 12/2002 ( cosidetta maxisanzione), integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti. Ovvero, rileva il momento dell’inizio del rapporto di lavoro, ossia quando il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di assunzione, rendendo il rapporto di lavoro sommerso, e non più a quello della sua cessazione. Pertanto, in virtù del principio del tempus regit actum, andrà applicata la normativa, anche sanzionatoria, vigente in quel momento.
L’ispettore del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l’orientamento fornito in precedenza dal Ministero del Lavoro, in merito al momento di consumazione dell’illecito (nota 26/2015), aderendo a quello della più recente Cassazione (sentenze 25037/2020; 35978/2021; 10746/2023).
Non più dunque un illecito di natura permanente che si consuma nel momento in cui la condotta antigiuridica cessa di seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione, ma un illecito istantaneo con effetti permanenti che si realizza nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata. Si tratta di una precisazione che assume particolare rilievo alla luce delle modifiche agli importi della maxi sanzione apportate dal recente Dl. 19/2024 che ha modificato l’articolo 1, comma 445, della Legge 145/2018, innalzando al 30% (ossia di un ulteriore 10%) l’incremento degli importi originari, che erano già stati aumentati del 20% dalla Legge di Bilancio 2019.
Le nuove somme più elevate, stante le indicazioni fornite dall’Ispettorato, verranno applicate solo per i rapporti di lavoro in nero iniziati dal 2 marzo, data di entrata in vigore del decreto.
Esemplificando, un rapporto di lavoro sommerso iniziato il 1° marzo 2024 e proseguito fino al 10 marzo, quindi a cavallo dell’entrata in vigore del decreto, sarà sanzionato con gli importi più leggeri previsti dalla precedente normativa ( da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro) e non con quelli maggiorati previsti dal decreto 19/2024 (da 1.959 a 11.700 euro).
Diversamente per tutti gli illeciti commessi dal 2 marzo, ossia per i rapporti di lavoro irregolari iniziati da tale data, le fasce sanzionatorie applicate saranno:
- da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Ricordiamo anche la maggiorazione di tali importi nell’ipotesi di recidiva, ovvero qualora il datore di lavoro nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge (nota 1091/2024). Recidiva che non scatta nei casi di sanzioni amministrative pagate a seguito di diffida a sanare (articolo 13 del Dlgs 124/2004) o in misura ridotta(articolo 16 della Legge 689/1981) o di contravvenzionali penali estinte a seguito di adempimento alla prescrizione e successivo pagamento del quarto del massimo dell’ammenda prevista.