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 Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la “Legge di Bilancio 2026”. Le disposizioni contenute in tale Legge di Bilancio sono in vigore dal 1° gennaio 2026. Si forniscono di seguito le novità di maggior interesse per i datori di lavoro.

Modifica aliquota irpef

Tra le modifiche apportate dalla legge di bilancio, è stata prevista la diminuzione dell’aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito, relativo ai redditi tra a € 28.000 e € 50.000, che varia dal 35% al 33%.

Detassazione aumenti da rinnovi contrattuali

E’ stato previsto che gli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti nel corso del 2026, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, siano assoggettati salvo esplicita rinuncia scritta da parte del lavoratore tramite atto scritto — a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.

Tale regime agevolato si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 33.000. La rinuncia da parte del lavoratore comporta l’applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF sulle somme derivanti da aumenti contrattuali.

Detassazione premi produttività

La legge di bilancio 2026 ha modificato l’aliquota da applicare ai premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, prevedendo per gli anni 2026 e 2027 un’imposta sostitutiva pari all’1% entro un limite di importo pari ad € 5.000 annui, per i lavoratori che nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello di riferimento hanno prodotto redditi da lavoro dipendente non superiori ad € 80.000.

Aumento limite non imponibile dei buoni pasti elettronici

Modificata la disciplina fiscale in relazione all’importo non soggetto a tassazione dei buoni pasto erogati in forma elettronica. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore esente viene aumentato a € 10,00 giornalieri.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS

La Legge di Bilancio 2026 introduce rilevanti interventi in materia di previdenza complementare.In primo luogo, è previsto l’innalzamento della soglia di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, che passa da € 5.164,17 a € 5.300 con effetto a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Il secondo profilo di intervento della Legge di Bilancio si concretizza nell’adesione automatica, dal 1° luglio 2026 da parte dei lavoratori neo – assunti alle forme di previdenza complementare previste dagli accordi o contratti collettivi. In caso di presenza di più forme pensionistiche di previsione contrattuale, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi o contratti collettivi, è il fondo COMETA, al quale è conferito l’intero importo del TFR.

Il lavoratore, entro 60 giorni dall’assunzione, può rinunciare all’adesione automatica, decidendo di conferire così il TFR ad altro fondo o di mantenere lo stesso in azienda.

Infine, viene esteso l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.

Limitatamente poi al biennio 2026-2027, la soglia dimensionale rilevante ai fini dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS è di 60 dipendenti.

Per la verifica della soglia dimensionale si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Nuovo bonus mamme

Per l’anno 2026 viene confermata l’erogazione, da parte dell’INPS, di un contributo a favore delle lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e delle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali e la Gestione separata, che siano:

madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;

madri di più di due figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, con esclusione delle titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il beneficio consiste in un importo pari a € 60 mensili, non soggetto a imposizione fiscale né contributiva, riconosciuto per ciascun mese o frazione di mese di validità del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, a condizione che il reddito da lavoro non ecceda i € 40.000 annui.

Le somme spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2026 fino al mese di novembre saranno erogate in un’unica soluzione in occasione del pagamento della mensilità di dicembre 2026 e non rileveranno ai fini del calcolo dell’ISEE.

CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Con riferimento al congedo parentale, viene innalzato il limite di età dei figli da 12 anni a 14 anni. Per il congedo per malattia del figlio, vengono estesi da 5 a 10 i giorni di permesso per la malattia di ciascun figlio.

Infine, viene concessa la possibilità di prolungare la durata del contratto a tempo determinato, stipulato per la sostituzione di lavoratrici assenti per la fruizione dei congedi legati alla maternità, per un ulteriore periodo di durata non superiore al primo anno di età del bambino, per l’affiancamento della lavoratrice sostituita.

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