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Con i cedolini paga riferiti alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 gli addetti ai lavori potranno avere
l’esigenza di gestire i permessi elettorali, usufruiti da coloro che sono stati impegnati nelle operazioni di voto presso
i seggi.
Tra elezioni amministrative e referendum abrogativi, infatti, sono diverse le mensilità potenzialmente interessate
da assenze di lavoratori dipendenti ai fini dell’espletamento delle funzioni elettorali presso i seggi.
Per quanto riguarda i permessi elettorali, in sintesi le regole da applicare nel cedolino paga sono quelle che
seguono. Al lavoratore che ha svolto le operazioni presso i seggi deve essere garantito:

  • lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni
    lavorativi trascorsi al seggio;
  • un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi
    o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
    A tale ultimo riguardo, la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il
    dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che lo stesso
    riposo debba essere goduto subito dopo il termine delle operazioni di seggio.
    Confcommercio, con nota del 2006, per aziende che applicano il Ccnl terziario, distingue l’ipotesi del dipendente
    che lavora su 6 giorni da quella del dipendente che ha un orario di lavoro distribuito su 5 giorni. Nel primo caso (in
    genere dal lunedì al sabato), al lavoratore che svolge le operazioni elettorali dal sabato al lunedì va indennizzata
    (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica, poiché il sabato e il lunedì sono giorni lavorativi e in
    quanto tali retribuiti normalmente.
    Nel secondo caso (in genere dal lunedì al venerdì), al lavoratore che svolge le operazioni elettorali dal sabato al
    lunedì va indennizzata la sola domenica, in quanto il sabato non dà diritto al recupero perché viene
    contrattualmente considerato giornata lavorativa a zero ore. In merito a quest’ultima ipotesi, risulta importante
    verificare contrattualmente se il sabato venga considerata giornata lavorativa oppure non lavorativa; in questo
    ultimo caso lo svolgimento delle funzioni elettorali potrebbe dar luogo al diritto di un’ulteriore retribuzione o al
    riposo compensativo.
    Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il dipendente nominato presidente di seggio, segretario,
    scrutatore o rappresentante di lista o gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua
    partecipazione alle funzioni elettorali presso i seggi, affinché la parte datoriale possa organizzarsi in vista
    dell’assenza del lavoratore. La comunicazione del lavoratore può essere resa verbalmente oppure in forma scritta
    (attraverso il certificato di chiamata oppure apposita comunicazione predisposta dal lavoratore).
    Una volta concluse le operazioni al seggio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui
    risulti l’indicazione dei giorni e delle ore trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere sottoscritto dal Presidente del
    seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle
    funzioni elettorali.
    In questa sede si analizza anche il rapporto tra permessi elettorali e cassa integrazione e si richiamano in breve sia
    la posizione di Confindustria sia quella della giurisprudenza.
    In particolare, secondo Confindustria, il diritto di assentarsi e il trattamento economico garantito al lavoratore che
    svolge le operazioni presso i seggi presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni
    contrattuali siano dovute e non risultino sospese.

Queste condizioni non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le
modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa
integrazione guadagni. È da ritenersi, pertanto, che, qualora la sospensione sia già stata programmata e
così la gestione dei permessi | NT+ Lavoro preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non debba corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive, né per quelle che sarebbero state lavorative. Per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà invece diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l’attività
prestata presso i seggi elettorali non viene dall’Inps equiparata al lavoro.
La Corte di cassazione, con sentenza 29744/2018, ha avuto modo di precisare, con riferimento – nello specifico – al
riposo compensativo, come la richiamata disciplina dell’articolo 1 della legge 69/1992 non possa trovare
applicazione, anche solo in via estensiva, nell’ipotesi in cui il lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni
elettorali si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni principali a
carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell’attività di lavoro e dalla corresponsione
della retribuzione, sono sospese. Infatti, la sospensione dell’obbligo lavorativo per il dipendente, nel periodo di
espletamento delle operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo,
istituto tradizionalmente destinato a “compensare” la maggiore onerosità dell’attività prestata in giorno festivo o
non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente. Pertanto, il lavoratore non avrà
diritto né a retribuzione, né a riposo compensativo, per la domenica, atteso che nella Cig sono sospese le
obbligazioni.

Fonte Sole 24Ore

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