Ai sensi dell’art.27 del D.lgs n.81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui l’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art.100, comma 4, del D.lgs. n.36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, quando previsti dalla norma vigente:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs n.81/2008;
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art.17 bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i sopracitati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, pertanto è opportuno fare una verifica con chi si occupa della Sicurezza.
In attesa dell’attivazione del portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
L’invio di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, dovrà essere effettuato tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.