Con riferimento al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche, dal periodo di imposta 2026 è prevista una riduzione dell’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito dal 35% al 33%.
Il datore di lavoro assume lo status di sostituto d’imposta poiché si sostituisce all’Amministrazione Finanziaria nel prelievo fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti. Alla fine di ogni periodo di paga, infatti, il datore di lavoro è tenuto a quantificare e trattenere l’imposta sulle retribuzioni erogate a questi ultimi: tale sistema di tassazione, definito “ordinario”, è adottato per la retribuzione corrente e le eventuali mensilità aggiuntive. Il sistema di tassazione ordinario si articola nei seguenti passaggi:
- Applicazione all’imponibile fiscale delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito e conseguente quantificazione dell’IRPEF lorda;
- Riconoscimento delle detrazioni d’imposta spettanti (altre detrazioni e detrazioni per carichi di famiglia);
- Determinazione dell’IRPEF netta (IRPEF lorda meno detrazioni spettanti);
- Effettuazione della ritenuta d’acconto e versamento del relativo ammontare;
- Rideterminazione dell’imposta su base annua (operazione di conguaglio) con eventuale regolazione dell’imposta rideterminata.
Di seguito le tabelle con gli scaglioni di reddito, annui e mensili, e le aliquote in vigore a partire dal periodo di imposta 2026, ai fini della determinazione dell’IRPEF lorda.

La determinazione dell’IRPEF lorda dovuta dal dipendente e trattenuta in busta paga dal sostituto d’imposta è ottenuta applicando, all’imponibile fiscale, l’aliquota in % in funzione di ciascun scaglione di reddito rapportato al periodo di paga.
L’imposta lorda deve essere ridotta delle detrazioni d’imposta (altre detrazioni e detrazioni per familiari a carico spettanti) fino a concorrenza del relativo ammontare. L’eventuale importo residuo costituisce l’imposta netta a carico del sostituito da trattenere e versare tramite il Modello F24 (codice tributo 1001).
Conguaglio di fine anno
La tassazione del normale periodo di paga ha carattere provvisorio: definisce l’imposta su base mensile, in relazione ai redditi percepiti dal dipendente nel periodo di paga considerato e determina le detrazioni d’imposta in funzione di un reddito complessivo annuo stimato. In considerazione di tale provvisorietà, è possibile che le ritenute d’acconto operate nei singoli periodi di paga non coincidano con l’imposta effettivamente dovuta dal dipendente sull’ammontare totale degli emolumenti percepiti.
Il conguaglio fiscale di fine anno ovvero di fine rapporto in caso di cessazione è, dunque, finalizzato ad una riconsiderazione di tutte le somme ed i valori qualificabili come redditi di lavoro dipendente (art. 49, TUIR) corrisposti durante l’anno al lavoratore per dare definitività a quanto è stato trattenuto, nei vari periodi di paga, a titolo di acconto sui redditi di lavoro dal sostituto d’imposta.
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (o in corso d’anno in caso di cessazione del rapporto), devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga che concorrono alla formazione del reddito secondo i criteri fissati dall’art. 51, TUIR e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso del periodo d’imposta (retribuzioni correnti e mensilità aggiuntive).
Ai fini del conguaglio da parte del sostituto, il periodo d’imposta è da intendersi sulla base del criterio di cassa allargato: costituiscono redditi dell’anno da conguagliare anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno seguente, se riferiti a spettanze dell’anno precedente.
Le operazioni di conguaglio da parte del sostituto d’imposta possono essere così sintetizzate:
- Cumulo delle retribuzioni (comprese le mensilità aggiuntive) erogate nel corso dell’anno per definire il reddito complessivo annuo al netto delle somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10, TUIR (ad esempio, i contributi versati alla previdenza complementare, l’assegno di mantenimento al coniuge, ecc.);
- Determinazione dell’imposta lorda dovuta sull’ammontare complessivo delle retribuzioni medesime (alla base imponibile complessiva è applicata l’aliquota progressiva IRPEF del corrispondente scaglione annuo di reddito);
- Calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni annue eventualmente spettanti;
- Determinazione dell’imposta netta complessiva, che corrisponde alla differenza tra l’imposta lorda annua e l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti. Nell’ipotesi in cui le detrazioni superino l’imposta lorda, l’imposta netta sarà uguale a zero ed è escluso che l’eccedenza di detrazioni costituisca credito d’imposta per il dipendente.
Una volta determinata l’imposta netta, tale importo deve essere rapportato al totale delle ritenute operate. Il sostituto procede quindi al recupero della differenza, nel caso di imposta netta superiore all’ammontare trattenuto ovvero al rimborso al dipendente dell’eccedenza, nel caso di ritenute operate in misura superiore all’imposta netta. In altre parole, dall’imposta dovuta vanno sottratte le ritenute subite dal lavoratore nel corso dell’anno e da tale operazione può risultare un valore:
- Positivo e quindi le maggiori imposte dovute vanno trattenute (conguaglio a debito);
- Negativo e quindi le maggiori ritenute operate nell’anno vanno rimborsate (conguaglio a credito).